Le novità regime forfettario 2020 introdotte dalla Finanziaria sono le seguenti:
• impossibilità di accesso ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati eccedenti l’importo di € 30.000. La verifica del limite non deve essere eseguita in caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
• impossibilità di accesso ai soggetti che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per il personale dipendente superiori a € 20.000;
• riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento per i forfetari che adottano volontariamente la fatturazione elettronica.
Possono accedere al regime forfetario:
• le persone che iniziano una nuova attività, ditta individuale o professionista, e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a € 65.000;
• le ditte individuali e i professionisti che hanno già avviato un’attività, purché abbiano conseguito ricavi o compensi, nell’anno precedente, sotto la soglia di € 65.000.
Le cause di esclusione rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.
Non possono applicare il regime forfettario:
• soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati eccedenti l’importo di € 30.000. La verifica del limite non deve essere eseguita in caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (novità 2020);
• soggetti che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per il personale dipendente superiori a € 20.000 (novità 2020);
• soci di società di persone, associazioni professionali o collaboratori di imprese familiari;
• soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa. arti o professioni;
• soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro; questa causa di esclusione va valutata alla fine del primo anno di applicazione del regime forfettario;
• persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
• persone non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
• soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Seppure molto semplificato, il regime forfettario prevede alcuni adempimenti fiscali di base:
• conservazione per 10 anni dei documenti ricevuti ed emessi;
• presentazione annuale del Modello Redditi Persone fisiche;
• fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione;
• memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
• indicazione nelle fatture emesse della seguente dicitura: operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014;
• assolvimento dell’imposta di bollo cartacea, attualmente nella misura di € 2, per fatture emesse di importo superiore a € 77,47.
1. i soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’apposita tabella diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. In presenza di ricavi o compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, il soggetto determina l’imponibile lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività;
2. i contributi previdenziali versati si deducono dal reddito imponibile;
3. sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap pari al 15%. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per i primi 5 anni si applica un’imposta sostitutiva ridotta al 5%.
• esonero registrazione e tenuta scritture contabili;
• esonero applicazione dell’Irap;
• esonero dall’operare le ritenute alla fonte;
• esonero liquidazione e versamento dell’Iva;
• esonero dalla dichiarazione Iva annuale,
• esonero dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento;
• esonero fatturazione elettronica (tranne Pubblica Amministrazione);
• esonero conservazione elettronica delle fatture ricevute;
• esonero esterometro;
• riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento per i forfetari che adottano volontariamente la fatturazione elettronica (novità 2020);
• I ricavi e i compensi relativi al reddito derivante dal regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto, dietro rilascio di apposita dichiarazione.
Gli esercenti attività di impresa iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti, che adottano il regime forfettario, possono usufruire facoltativamente di una riduzione del 35% dei contributi dovuti, tramite apposita domanda all’INPS, Restano esclusi dall’agevolazione i soggetti che svolgono attività professionali per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.
La fuoriuscita dal regime agevolato INPS preclude un suo successivo rientro.
Oltrepassare il limite dei 65.000 euro di ricavi significa uscire dal regime forfettario dall’anno successivo, con rilevanti conseguenze in termini di maggiori adempimenti, maggiori imposte, maggiori costi, ecc… Occorre quindi monitorare costantemente i ricavi incassati nell’anno.
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Se vuoi beneficiare della riduzione di un anno dei termini di accertamento, inoltre, emetti con pochi click anche fatture elettroniche.
Per artigiani e commercianti la dicitura fattura regime forfettario 2020 è la seguente:
• Operazione effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.
• Imposta di bollo assolta sull’originale (in caso di fattura cartacea).
Per professionisti la dicitura parcella regime forfettario 2020 è la seguente:
• Operazione effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014.
• Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge n. 190/2014.
• Imposta di bollo assolta sull’originale (in caso di fattura cartacea).
SPID
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considerate le stringenti limitazioni agli spostamenti e vista la crescente necessità di dotarsi di sistemi di riconoscimento digitale per operare con tutta la pubblica amministrazione, lo Studio
CONSIGLIA CALDAMENTE
di attivare quanto prima lo S.P.I.D. almeno di secondo livello (Sistema Pubblico di Identità Digitale) al fine di poter accedere tramite pc, tablet o smartphone, tra le altre cose, al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico , al sito dell’ INPS , dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia Riscossioni
Informazioni su: https://www.spid.gov.it/
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